Soggetti con obbligo di dichiarazione IVA
Indice
Tutti i contribuenti che esercitino, sotto qualsiasi forma giuridica, attività d’impresa o attività artistiche o professionali (anche in forma associata), sono titolari di partita IVA e sono tenuti, tranne poche eccezioni, alla presentazione annuale della dichiarazione IVA all’Agenzia delle Entrate, in via telematica. Si tratta del modello dichiarativo tramite il quale i soggetti passivi IVA comunicano all’Erario le varie operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA, effettuate nel corso dell’anno d’imposta, precedente a quello di presentazione. Dai dati in essa riportati si determina la liquidazione definitiva del debito o del credito d’imposta, che altro non sarà che il saldo delle liquidazioni periodiche (mensili o semestrali) relative all’anno di riferimento, più la considerazione di crediti d’imposta precedenti, crediti utilizzati e tutti quei fattori che impattano nella determinazione dell’IVA dovuta. Anche quei soggetti che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario, o gli eredi o il curatore fallimentare o le società incorporanti o le società beneficiarie in caso di scissione, sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA.
Sono esclusi dalla presentazione del modello determinati soggetti che, ancorché titolari di partita IVA, non sono tenuti all’adempimento per disposizione normativa, come quei contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o i contribuenti forfetari e i minimi.
In sintesi, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti i titolari di partita IVA che esercitino attività:
- d’impresa;
- artistiche;
- professionali.
Sono, invece, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti, o coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgano del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- i contribuenti che si avvalgano del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (Dpr n. 633/1972);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e che non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che abbiano esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si siano identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato Italiano per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro UE.
Termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale
La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, facendo riferimento all’anno d’imposta precedente. Ovviamente, il 30 aprile rappresenta il termine ultimo di consegna non all’eventuale intermediario fiscale, ma all’Agenzia delle Entrate.
Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene solamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Il D.L. n. 124/2019 aveva originariamente previsto l’introduzione di una Precompilata IVA, cioè una sorta di bozza di dichiarazione IVA, compilata con i dati relativi all’anno precedente, messa a disposizione di tutti i contribuenti nel sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposita area riservata alle bozze di dichiarazione IVA, a partire dai dati del 2021 (Precompilata IVA).
Il D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha prorogato tale bozza, infatti la Precompilata IVA si avrà anche a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
Profili sanzionatori
Le dichiarazioni IVA, se presentate entro i 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono comunque considerate valide, anche se maggiorate delle sanzioni previste dalla legge, da 250 euro, nel caso di dichiarazione IVA a 0, fino ad un massimo di 2.000 euro. A meno che il contribuente, con la trasmissione tardiva, non proceda anche con il ravvedimento operoso.
Nel caso in cui la dichiarazione IVA risulti a debito, ma la relativa imposta non venga versata, si applica la sanzione stabilita per l’omesso versamento, pari al 30% dell’imposta non versata. Anche per tale infrazione si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso.
Le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
In tal caso, si applica la sanzione:
– dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, in presenza di debito d’imposta
– da euro 250 a 2.000 euro, se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta.
Come presentare la dichiarazione IVA
L’unico modo per consegnare la dichiarazione IVA è trasmetterla per via telematica. I contribuenti hanno a disposizione diverse soluzioni per trasmettere il modello:
- possono provvedere autonomamente, tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate;
- possono rivolgersi ad un intermediario abilitato;
- possono rivolgersi ad altri soggetti incaricati (opzione valida solo per le Amministrazioni dello Stato);
- possono agire tramite società appartenenti al gruppo.
Il contribuente che sceglie di rivolgersi ad un soggetto intermediario può essere supportato nella compilazione del modello e nella sua presentazione, delegando anche tutta la compilazione a quest’ultimo.
Dichiarazione IVA correttiva nei termini
Nel caso ci si accorgesse, prima della scadenza del termine ordinario del 30 aprile, che la dichiarazione trasmessa è errata, si può comunque trasmettere un nuovo modello correttivo, purché entro la stessa scadenza del 30 aprile. In questo caso, però, è necessario barrare sul frontespizio del nuovo modello la casella “Correttiva nei termini”.
Dichiarazione IVA integrativa
Se, invece, ci si rendesse conto di aver trasmesso la dichiarazione errata dopo il termine ordinario del 30 aprile, vi è comunque la possibilità di trasmettere una dichiarazione integrativa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione IVA.
Note sui quadri della dichiarazione IVA
I quadri più importanti all’interno della dichiarazione IVA sono:
- Quadro VE, relativo alle operazioni attive, cioè per l’IVA a debito.
- Quadro VF, relativo alle operazioni passive, cioè per l’IVA a credito.
- Quadro VH, che va compilato solo nel caso in cui i dati della Liquidazione IVA siano differenti da quelli presentati con le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA).
- Quadro VL, nel quale avviene il calcolo che determina se l’IVA relativa all’anno d’imposta sarà a credito o a debito.
- Quadro VX, nel quale viene riportato il saldo, cioè se il contribuente sarà tenuto a versare o se riceverà un credito IVA.
Nel caso in cui il risultato del calcolo nel quadro VX comportasse un versamento, il contribuente che abbia crediti maturati in precedenza, potrà coprire con questi i nuovi debiti maturati dalla dichiarazione. L’eventuale versamento a debito si può rateizzare fino a 9 rate, mentre l’eventuale credito può essere utilizzato per compensare debiti o IVA su IVA o per coprire altri debiti da F24.
Ma qualora, al momento del versamento, il titolare di partita IVA avesse anche una cartella, cioè un debito verso lo Stato, non sarebbe possibile fare un riporto del credito precedentemente maturato in compensazione verticale, cioè su F24 o debiti analoghi.
Dichiarazione IVA 2022
Lo scorso 14 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, insieme alle relative istruzioni, il modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta 2021, da utilizzare per poter procedere all’invio dal 1° febbraio 2022.
La scadenza canonica di presentazione è pur sempre il 30 aprile, ma, dato che nel 2022 cade di sabato, l’adempimento slitta e sarà possibile inviare la dichiarazione IVA 2022 fino lunedì 2 maggio. Con l’inizio dell’invio, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il software “IVA 2022”, che contiene le istruzioni per la compilazione e le regole per l’invio telematico del modello dichiarazione IVA 2022, relativa all’anno d’imposta 2021.
Le principali novità che trovano spazio nel modello dichiarazione IVA 2022 sono:
- le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato;
- le operazioni relative a beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza coronavirus;
- le nuove regole per l’applicazione dell’IVA nell’e-commerce.
Inoltre, le novità riguardano tre quadri: VE, VF e VO.
Per il quadro VE, “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari”, le modifiche riguardano in particolare la sezione 1, rigo VE3. La percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la percentuale del 6,4%, prevista dal decreto ministeriale del 5 febbraio 2021.
Sono state anche eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e del 7,95%, sostituite dalla percentuale del 9,5%.Tale percentuale è stata introdotta dall’articolo 68, comma 1, del DL 73/ 2021, ovvero il Decreto Sostegni bis.
Le stesse modifiche hanno riguardato il quadro VF, “Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione”, che è stato modificato nei seguenti righi:
- sezione 1, rigo VF4;
- sezione 3-A, rigo VF34;
- sezione 3-B, rigo VF 41, VF 44 e VF 50.
Infine, un’ulteriore modifica riguarda il quadro VO, “Comunicazione delle opzioni e revoche”, in quanto nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni -art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993”.
La novità recepisce la modifica apportata dal Decreto legislativo numero 83 del 2021.
Infine, è stato introdotto il nuovo rigo VO17 per permettere ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies, nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, di comunicare la revoca dell’opzione esercitata in precedenza.
F.R.
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