Il modello di Certificazione Unica è il documento con il quale si certifica il reddito percepito annualmente dal soggetto interessato. I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione Unica 2022 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
La Cu 2022 viene rilasciata dal datore di lavoro, che riveste il ruolo di sostituto d’imposta, mentre per i soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito, per gli emolumenti corrisposti nell’anno d’imposta di riferimento, viene rilasciata dall’INPS.
In caso di presenza di due o più prestazioni erogate dall’INPS viene elaborato un unico modello che certifica tutti i redditi sopraindicati corrisposti nell’anno precedente.
Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere, per via telematica, la Certificazione Unica 2022 (relativa all’anno d’imposta 2021), contenente i redditi utili per la predisposizione della Dichiarazione Precompilata, quindi tra le due c’è uno stretto legame.
La Certificazione Unica è parte integrante della Precompilata, in quanto i dati che contiene vanno a confluire nella compilazione del Quadro C, relativo a “Redditi di lavoro dipendente ed assimilati” del modello 730, cioè il modello di dichiarazione che viene presentato dalle persone fisiche dipendenti o che percepiscono redditi assimilati, cioè soggetti non titolari di partita IVA.
Nel caso non vi siano detrazioni derivanti da spese mediche, per figli a carico, incassi da locazioni o altri redditi, la Certificazione Unica e il 730 coincidono.
Tra le novità apportate per l’anno 2022, sicuramente meritano attenzione le modifiche al trattamento integrativo.
Con il D.L. n. 34 del 2020 era stata introdotta la clausola di salvaguardia, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica, ma successivamente è stata soppressa e, dal 14 gennaio 2022, nel sito dell’Agenzia della Entrate è stato reso disponibile il nuovo modello della Certificazione, comprensivo di tutte queste istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica.
La struttura ed i contenuti della nuova certificazione sono in linea con il modello dello scorso anno e, naturalmente, contengono anche le modifiche normative che hanno interessato il 2021.
Inoltre, sono state confermate le modalità di trasmissione telematica e consegna ai percipienti, adempimenti che dovranno essere assolti entrambi entro il 16 marzo 2022.
Contenuti e principali novità
Indice
Come avveniva già per i precedenti modelli, la Cu 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Deve, inoltre, accogliere i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, ad altre indennità e interessi, nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
Anche se la struttura della Cu 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021.
Il modello telematico da inviare è suddiviso in tre sezioni:
- Frontespizio, dove vengono riportate le informazioni sul tipo di comunicazione, sui dati del sostituto, sui dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, sulla firma della stessa e sull’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
- Certificazione Unica 2022, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, accompagnati dai dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi generati dalle locazioni brevi.
Tra le novità, già inserite nella bozza diffusa il 23 dicembre, viene confermato l’aumento a 609,50 euro della riduzione dell’imposta a favore del personale dipendente del “comparto sicurezza”.
Trattamento integrativo
Rispetto allo scorso anno, cambiano le regole per indicare l’importo del trattamento integrativo erogato, così come la modalità di recupero delle somme non spettanti.
La Certificazione Unica 2022 fa riferimento al 2021, quindi vanno prese in considerazione le regole in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Il D.L. n. 3/2020 prevedeva misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e la sua conversione nella L. n. 21/2020, a partire dal 1° luglio 2020, ha portato all’abrogazione del “Bonus IRPEF” o “Bonus Renzi”, in favore dell’introduzione di nuove misure fiscali per ridurre la tassazione sul lavoro.
Tra queste, è stato previsto il riconoscimento di un “Trattamento integrativo”, in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente o di specifici redditi ad esso assimilati, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Infatti l’ultima legge di Bilancio ha modificato significativamente il “Bonus Irpef” (o “Bonus Renzi” poiché introdotto in via provvisoria nel 2014, durante il governo Renzi, diventando poi strutturale dal 2015). Ora, le condizioni per averlo sono cambiate: spetta di diritto solo per redditi complessivi fino a 15 mila euro. Per i redditi, invece, che si trovano tra i 15 e i 28 mila spetta solo a condizione che la somma di tutte le detrazioni spettanti sia superiore all’imposta lorda.
Prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, il bonus veniva riconosciuto in misura di 100 euro mensili, ovvero 1.200 euro annui (che non concorrevano alla formazione del reddito), a quei lavoratori dipendenti e assimilati il cui reddito complessivo non risultasse superiore a 28 mila euro. Inoltre, il credito spettava solo se l’Irpef lorda era di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. La legge di Bilancio 2021 aveva poi introdotto un’ulteriore detrazione per i redditi fino 40 mila euro, con il bonus che andava riducendosi fino ad azzerarsi al raggiungimento del tetto dei 40 mila euro.
La legge di bilancio 2022 non ha modificato l’importo del bonus, che resta di 100 euro al mese, ovvero 1.200 euro annui. La modifica invece riguarda i presupposti che permettono ai lavoratori di vedersi accreditata in busta paga questa somma. La novità modifica riducendo da 28 mila a 15 mila euro la soglia di reddito complessivo, sopra la quale il trattamento integrativo non spetta. la medesima disposizione normativa ha precisato che il trattamento integrativo è comunque riconosciuto anche ai redditi fino a 28 mila euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare (comunque non superiore a 1.200 euro) risultante dalla differenza tra la somma delle detrazioni di cui si ha diritto e l’imposta lorda versata.
L’Agenzia delle Entrate ha portato nella circolare alcuni esempi concreti per meglio orientarsi.
1) Ipotesi di un contribuente con reddito complessivo di 14 mila euro derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni). L’importo dell’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente di 14 mila euro è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è dunque di 1.340 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). E il contribuente ha diritto ai 1.200 euro del bonus.
2) Ipotesi di un contribuente con reddito complessivo di 25 mila euro da lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per 18 mila euro e da redditi agrari per 7 mila euro. Nell’anno d’imposta 2022, tale lavoratore, con coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4 mila euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a mila euro. Verificata la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni, si calcola l’importo del trattamento integrativo teorico spettante (mai superiore ai 1.200 euro annui). Pertanto: per il reddito da lavoro di 18 mila euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è di 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è di 825 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è di 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta quindi rispettata). Ora, si deve verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda, che è pari a 5.720 euro; mentre le detrazioni da lavoro dipendente sono pari a 2.185 euro e le detrazioni per carichi di famiglia sono di 690 euro; alle quali vanno aggiunte le detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100), pari a 760 euro e la seconda rata di detrazione di 3 mila euro. Il totale delle detrazioni è di 6.635 euro. La differenza fra imposta lorda e detrazioni è pari a -915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa alla incapienza, risulta perciò rispettata). Il bonus sarà di 915 euro.
Nella CU 2022 il “Trattamento integrativo” va indicato nella sezione “detrazione e crediti”.
Rispetto allo scorso anno, la Cu 2022 risulta semplificata, essendo venuta meno la contemporanea presenza del “Bonus IRPEF” e del “Trattamento integrativo” (come accaduto nel 2020), dato che sono state eliminate tutte quelle caselle relative ai dati del vecchio Bonus.
In relazione al trattamento integrativo, vengono confermati gli stessi dati presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad accogliere l’eventuale recupero, oltre i termini, del conguaglio. Infatti, all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 3/2020, è previsto che, qualora in sede di operazioni di conguaglio il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedano al recupero del relativo importo. Nel caso in cui tale importo superi i 60 euro, il suo recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L’eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio, perciò, deve trovare separata indicazione nella CU.
Quindi se il “Bonus Renzi” risulta non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.
Inoltre, a partire dalla Cu 2022, i sostituti dovranno rendere conto dell’effettivo importo del trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio, rispetto a quanto certificato nella precedente CU.
In linea con lo scorso anno, la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo deve essere sempre stilata in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati esposti nella CU, senza tener conto se tale trattamento sia o meno riconosciuto dal sostituto.
Clausola di salvaguardia
Ulteriore semplificazione deriva dalla soppressione della clausola di salvaguardia, che era stata introdotta con il D.L. n. 34/2020 per fronteggiare l’emergenza COVID. Secondo tale clausola infatti, per l’anno 2020, il “Bonus IRPEF” ed il “ Trattamento integrativo” sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un’imposta lorda inferiore rispetto alle detrazioni spettanti, a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.
Dato il riconoscimento del “Bonus IRPEF” o del “Trattamento integrativo” per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti d’imposta erano tenuti a considerare la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, considerando anche le misure di sostegno percepite.
Trattandosi di una misura temporanea, limitata al solo anno 2020, queste caselle (che erano esposte nella sezione “Altri dati”) sono state eliminate dalla Cu 2022.
NASPI
Sempre nella sezione “Altri dati”, la casella “Premio lavoratori dipendenti erogato” che riportava il premio erogato ai lavoratori dipendenti per l’attività lavorativa prestata nel mese di marzo 2020 (prevista dall’art. 63 del D.L. n. 18 del 2020), è stata eliminata e sostituita nella Cu 2022 dalla casella “Indennità di disoccupazione NASPI”. Nella nuova dichiarazione, relativa al periodo d’imposta 2021, vengono inserite poi le nuove agevolazioni previste per il TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa.
Infatti, l’art. 1, comma 12 della L. n. 160 del 2019, ha previsto che si consideri non imponibile ai fini IRPEF la liquidazione del trattamento NASPI, anticipata ed in un’unica soluzione, e che fosse destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Tale importo non imponibile deve pertanto essere esposto in tale casella, così come nella sezione annotazioni.
Termini e modalità di presentazione e consegna
La scadenza per la trasmissione delle Cu 2022 all’Agenzia delle Entrate è fissata per il prossimo 16 marzo. Entro questa data i sostituti d’imposta dovranno provvedere a tale adempimento, qualora la Cu da inviare sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della Dichiarazione dei redditi Precompilata.
Per le altre Cu, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l’invio del Modello 770 2022, cioè entro il 31 ottobre p.v.. Rimane comunque ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della Cu ai percipienti.
Infatti, sebbene anche per le Cu di minimi e forfettari sia possibile effettuare l’invio con il modello 770 ( 31 ottobre 2022), il termine ultimo di consegna è unico sia per le Certificazioni uniche di dipendenti e pensionati che per quelle relative ai lavoratori autonomi.
Tale adempimento porta molti sostituti d’imposta a scegliere di trasmettere anche le Cu degli autonomi, compresi minimi e forfettari, rispettando la scadenza del 16 marzo 2022.
Viene confermata dall’Agenzia delle Entrate, anche per il 2022, la trasmissione telematica come unica modalità d’invio, a cura del sostituto d’imposta stesso o attraverso un intermediario. In capo al sostituto è permessa la facoltà di scegliere se inviarla in un unico flusso, oppure effettuare più invii, a seconda delle proprie specifiche esigenze. La trasmissione sarà considerata finalizzata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione, come certificato da apposita comunicazione rilasciata telematicamente.
Si considerano tempestive le trasmissioni che si concludono nei termini previsti. Tale tempestività è confermata anche per quelle trasmesse per tempo, ma scartate, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Per la consegna ai percipienti, la trasmissione resta in formato elettronico o tramite consegna cartacea. Nel caso si opti per l’invio elettronico, sarà onere del sostituto assicurarsi che il percipiente sia in grado di entrare nella disponibilità della stessa e materializzarla per i successivi adempimenti.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo 2022. Entro la stessa data deve essere effettuata la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, utilizzando il modello “ordinario”. Si precisa che la trasmissione telematica delle Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la Dichiarazione dei redditi Precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2022.
Infatti per i compensi corrisposti a minimi e forfettari è obbligatorio l’invio telematico della Certificazione Unica 2022 e, in parallelo, la consegna al percipiente, mentre per le Cu 2022 di titolari di partita IVA in regime forfettario o nel residuale regime dei minimi, l’invio non deve essere effettuato obbligatoriamente entro la scadenza del 16 marzo, ma alla stessa scadenza del modello 770, cioè il 31 ottobre. Al lavoratore, però, la consegna deve essere effettuata entro il 16 marzo 2022, al pari di quanto previsto per le Cu di lavoratori dipendenti e pensionati.
Tutte scadenze sono da rispettare per non incorrere nelle sanzioni, poiché in caso di Cu omessa, tardiva o errata, gli importi vanno da 100 euro a un massimo di 50.000 euro. In caso di errata trasmissione, invece, la sanzione non si applica se l’invio del documento corretto è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.
Considerazioni finali
Anche quest’anno da parte del Legislatore non si registrano interventi strutturali che stravolgano gli adempimenti in capo a sostituti d’imposta ed intermediari. Le sole modifiche che hanno interessato la Cu 2022 hanno infatti un impatto modesto e limitato al solo recepimento delle evoluzioni normative che interessano l’ambito della sostituzione d’imposta.
La necessità di gestire aspetti più urgenti, primi tra tutti l’emergenza sanitaria e i relativi risvolti economici, rendono il traguardo della semplificazione certamente più lontano rispetto alle aspettative.
F.R.
Comments are closed.